L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 4 del 12 febbraio 2018, con la quale fornisce, ai propri ispettori, alcuni chiarimenti in merito alla possibilità degli Enti bilaterali di certificare i contratti di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall’art. 75 e ss. del D.L.vo n. 276/2003.
In particolare, l’INL si riferisce a pseudo “Enti bilaterali” che reclamizzano la possibilità di certificare contratti di lavoro, nonché di appalto e subappalto ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.L.vo n. 276/2003 e del D.P.R. n. 177/2011, evidenziando gli effetti opponibili ai terzi – ivi compresi gli Organi di vigilanza – derivanti dal provvedimento di certificazione.
In primo luogo, l’Ispettorato Nazionale evidenzia che, ai sensi dell’art. 2, lett. h), del D.L.vo n. 276/2003, possono definirsi Enti bilaterali, ai fini dello svolgimento delle attività demandate dallo stesso decreto legislativo – ivi compresa “la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva” – solo quei soggetti costituiti “a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”.
Va da sé che, qualora tale requisito sia carente – e quindi l’Ente sia costituito da Organizzazioni datoriali o sindacali non aventi, per ciascuna parte, il requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi – l’Organismo non può ritenersi un Ente bilaterale abilitato a svolgere le attività indicate dal citato art. 2, lett. h), D.L.vo n. 276/2003 e, men che meno, l’attività di certificazione.
Il D.Lgs.276/2003 ha introdotto e disciplinato il procedimento della certificazione.
Tramite questa procedura, le parti (datore di lavoro e lavoratore) possono fare attestare che il contratto di lavoro che vogliono sottoscrivere ha i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge per il tipo (qualificato) di rapporto di lavoro.
La funzione è quella di ridurre il contenzioso in materia.
A seguito delle modifiche introdotte dalla L.183/2010, c.d. collegato lavoro, la certificazione è ritenuta uno strumento idoneo a deflazionare tutto il contenzioso in materia di lavoro, non solo in materia di qualificazione del rapporto di lavoro.
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La certificazione può essere utilizzata anche per (artt.82-84 D.Lgs.276/2003):
– avallare le rinunce e transazioni di cui all’art.2113 c.c.;
– il deposito dei regolamenti interni delle cooperative di lavoro, con riferimento alla tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare con i soci;
– in sede di stipulazione di un contratto di appalto (ex art.1655 c.c.), per distinguerlo dalla somministrazione disciplinata dagli artt.20ss. del D.Lgs.276/2003;
Infine, a pena di nullità, deve essere certificata la clausola compromissoria, con la quale le parti intendono devolvere ad arbitri la soluzione di eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro.
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Gli Organismi di Certificazione (o meglio le Commissioni di Certificazione) (art.76) possono essere costituite presso:
– enti bilaterali, costituiti da una o più associazioni di datori e lavoratori comparativamente più rappresentative;
– le Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL) e delle Province;
– le Università Pubbliche e Private e le Fondazioni Universitarie;
– i Consigli Provinciali dei consulenti del lavoro;
– la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del Lavoro
Ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiede alle sigle sindacali più rappresentative il dato dei contratti certificati ai fini dell’attività di monitoraggio Certif_monitoraggio_enti_bilaterali_2016-signed.
In tale senso, si precisa che, l’attività di certificazione dei contratti svolta dall’EBITEN e dagli EBITEN Regionali è sempre stata comunicata all’organo competente ai fini del monitoraggio sopra citato.