L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 16 del 15 febbraio 2018, delinea le esatte coordinate della tassazione delle somme che i lavoratori dipendenti percepiscono a titolo di indennizzo in esecuzione dei contratti collettivi di prossimità. Il decreto-legge 138/2011 ha previsto che nell’ambito dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative (ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda) sia prevista la possibilità di stipulare “specifiche intese” finalizzate a conseguire i seguenti obiettivi:
Tali intese, ribattezzate “contratti di prossimità”, possono avere a oggetto, quindi, la regolazione dell’organizzazione del lavoro e della produzione con specifico riferimento a una serie di materie
tassativamente indicate dalla legge (ad esempio, disciplina dell’orario di lavoro, mansioni dei lavoratori – articolo 8).
Ciò che caratterizza peculiarmente questi contratti è la possibilità di derogare alle disposizioni di legge che disciplinano le materie oggetto delle intese e alle relative previsioni dei contratti
collettivi nazionali di lavoro.
La Corte costituzionale, nell’affermare la legittimità costituzionale della disciplina in esame, ha avuto modo di precisare che i contratti di prossimità “non hanno un ambito illimitato”, potendo
riguardare soltanto le materie puntualmente indicate dal legislatore. Lo stesso effetto derogatorio opera solo in relazione alle stesse materie e non anche per altre. Inoltre, trattandosi di una
disciplina di natura “chiaramente eccezionale” la stessa è di stretta interpretazione e, quindi, non può essere applicata “oltre i casi e i tempi in essa considerati” (sentenza n. 221/2012).
L’Agenzia delle entrate, nel documento di prassi in esame, aggancia le proprie argomentazioni tributarie alla peculiare natura dei contratti collettivi di prossimità.
La prima osservazione dell’Amministrazione concerne la circostanza che tali intese “possono derogare alle disposizioni di legge o ai contratti collettivi soltanto nell’ambito delle materie
tassativamente elencate nel comma 2 dell’articolo 8” e tra queste materie non è inclusa la normativa fiscale.
Quindi, prosegue l’Agenzia, le indennità e le retribuzioni corrisposte ai lavoratori in base ai contratti di prossimità devono essere assoggettati alla ordinaria disciplina prevista dal Tuir per la
determinazione del reddito di lavoro dipendente (articolo 51), secondo cui il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel
periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
A ciò si deve aggiungere che lo stesso Tuir prevede, in linea generale, che “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi (…) e le indennità conseguite (…) a titolo di risarcimento di danni
consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti” (articolo 6, comma 2).
Peraltro, l’Agenzia ricorda che in più di un’occasione ha avuto modo di affermare che laddove l’indennizzo abbia la funzione di compensare, in via integrativa o sostitutiva, un mancato
guadagno, o, nel caso di lavoro dipendente, la mancata percezione di redditi di lavoro, le somme corrisposte al lavoratore, in quanto sostitutive di reddito (“lucro cessante”), confluiscono nel
reddito complessivo di chi le percepisce e devono, pertanto, essere tassate (risoluzioni n. 155\E del 24 maggio 2002 e n. 106\E del 22 aprile 2009). Al contrario, laddove le stesse abbiano una
funzione di reintegrazione patrimoniale in presenza di un “danno emergente”, le somme erogate non sono soggette a tassazione.
In conclusione, l’Agenzia ribadisce che le indennità erogate in esecuzione dei contratti di prossimità allo scopo di ristorare il lavoratore per la riduzione del salario, essendo sostitutive di
reddito di lavoro dipendente, devono essere tassate secondo l’ordinaria disciplina del Tuir, con l’obbligo da parte del soggetto erogante di operare le ritenute di legge.