I trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative SONO UN PARAMETRO ESTERNO E INDIRETTO di commisurazione del trattamento economico complessivo ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall’Art. 36 Cost.
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L’attuazione per via legislativa dell’Art. 36 Cost., nella perdurante inattuazione dell’Art. 39 Cost., non comporta il riconoscimento di efficacia erga omnes del contratto collettivo ma l’utilizzazione dello stesso quale parametro esterno, con effetti vincolanti (cfr. Corte Cost. n. 51 del 2015)
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Dall’assetto come ricostruito non deriva alcun rischio di lesione del principio di libertà sindacale e del pluralismo sindacale. La scelta legislativa di dare attuazione all’Art.36 Cost., fissando standard minimi inderogabili validi sul territorio nazionale, a tal fine generalizzando l’obbligo di rispettare i trattamenti minimi fissati dai contratti collettivi conclusi dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, NON FA VENIR MENO IL DIRITTO DELLE ORGANIZZAZIONI MINORITARIE DI ESERCITARE LA LIBERTA’ SINDACALE ATTRAVERSO LA STIPULA DI CONTRATTI COLLETTIVI, MA LIMITA NEI CONTENUTI TALE LIBERTA’, DOVENDO ESSERE COMUNQUE GARANTITI LIVELLI RETRIBUTIVI ALMENO UGUALI A QUELLI MINIMI NORMATIVAMENTE IMPOSTI.