Il comma sul quale vengono riportati chiarimenti è il seguente: “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Il tema è stato già trattato dall’Ispettorato con la circolare n.3/2018 sulla “mancata applicazione dei contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale – attività di vigilanza”.L’Ispettorato chiarisce che ai fini della verifica del beneficio debba essere considerato il trattamento economico/normativo garantito ai lavoratori, non l’applicazione del contratto sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative: “si ritiene che anche il datore di lavoro che si obblighi a corrispondere ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti, possa legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi indicati dall’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006″. A prescindere dal contratto collettivo o dalla sua formale indicazione in sede di assunzione.
In ogni caso lo scostamento da quanto previsto dai contratti collettivi causerà la perdita del beneficio.