Con sentenza n. 21537 del 20 agosto 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che l’uscire, da parte di una azienda, dalla propria Associazione datoriale, non fa venir meno la valenza del contratto collettivo applicato se non alla sua naturale scadenza.
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come l’efficacia vincolante del CCNL va oltre la permanenza del vincolo associativo. La facoltà di recedere spetta soltanto alle associazioni sindacali e datoriali che hanno siglato l’accordo e non anche alle singole aziende, se non alla scadenza del contratto stesso.