14 Marzo 2020

Sospensione versamenti e ammortizzatori sociali, le circolari dell’Inps

Pubblichiamo la circolare numero 37 e la circolare numero 38 dell’Inps emanata a seguito dell’emergenza Emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

La circolare numero 37 disciplina in materia di sospensioni termini, degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

 

La circolare numero 38 fa riferimento al Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, relativo alle misure urgenti di sostegno per famiglie e lavoratori; norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga e indennità lavoratori autonomi.

 

LA CIRCOLARE N. 37 DELL’INPS – SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

 

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui al decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si forniscono altresì le relative istruzioni operative inerenti agli adempimenti e agli obblighi previdenziali in relazione alle diverse gestioni interessate.

 

Soggetti interessati alla sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 9/2020

 

 In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del citato decreto-legge e tenuto conto delle previsioni di cui all’articolo 1 del decreto 24 febbraio 2020 del Ministro dell’Economia e delle finanze, la sospensione fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed operanti alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni come sopra individuati e riportati, per completezza, nell’allegato 1 alla presente circolare.

Destinatari della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

– i datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);

– i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);

– i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata.

 

1.2. Soggetti interessati alla sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 9/2020: imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator

 

 In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 del citato decreto-legge e tenuto conto delle previsioni di cui all’articolo 1 del decreto 24 febbraio 2020 del Ministro dell’Economia e delle finanze, la sospensione fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed operanti alla data del 2 marzo 2020 nel territorio nazionale. Destinatari della sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

– i datori di lavoro privati;

– i lavoratori autonomi (commercianti);

– i committenti obbligati alla Gestione separata.

 

I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

 

(Tutte le informazioni nel documento allegato)

 

 

CIRCOLARE N.38 DELL’INPS – AMMORTIZZATORI SOCIALI, CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA E INDENNITA’ PER LAVORATORI AUTONOMI

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 2 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il Capo II del predetto decreto prevede una serie di misure speciali a sostegno delle imprese e dei lavoratori situati nella c.d. “zona rossa”, che ricomprende i Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020. Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative relativamente ai trattamenti previsti dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto in commento, illustrando come gli stessi deroghino alle vigenti norme che disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro, nonché le indicazioni sulla corretta gestione dell’iter istruttorio. Poiché le misure descritte potranno essere suscettibili di ulteriori modifiche e integrazioni, si fa riserva di fornire con successivi messaggi ulteriori istruzioni di natura amministrativa e procedurale.

 

AMBITI DI INTERVENTO – PREMESSA

 

A)   Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge n. 9/2020.

 

B)   Cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge n. 9/2020.

 

C)  Fondo di integrazione salariale.

 

D)  Cassa integrazione in deroga ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge n. 9/2020; d.1) Risorse finanziarie; d.2) Istruzioni operative e modalità di pagamento.

 

E)   CIG in deroga per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna; e.1) Risorse finanziarie; e.2) Istruzioni operative e modalità di pagamento.

 

F) Indennità ai lavoratori autonomi; f.1) Risorse finanziarie; f.2) Istruzioni operative e modalità di pagamento.

 

 

Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge n. 9/2020

 

L’articolo 13 del decreto-legge in commento ha previsto la concessione delle integrazioni salariali ordinarie e degli assegni ordinari in favore di datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19, come individuate nell’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020. La norma si applica anche alle imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni ad esclusivo beneficio di quei lavoratori che, essendo residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, non possano in alcun modo prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

 

Pertanto, le domande possono essere presentate dai datori di lavoro, come sopra individuati, con la nuova causale denominata “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020”, esclusivamente nei seguenti casi:

 

  1. se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive – o, limitatamente ai Fondi di solidarietà, plessi organizzativi non aventi i caratteri propri di unità produttiva, come descritti nella circolare n. 139/2016 (ad esempio, agenzie, filiali, succursali) – siti nei Comuni del citato allegato 1;

 

  1. b. se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive – o, limitatamente ai Fondi di solidarietà, plessi organizzativi non aventi i caratteri propri di unità produttiva, come descritti nella circolare n. 139/2016 (ad esempio, agenzie, filiali, succursali) – collocate al di fuori dei Comuni del citato allegato 1, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni. Il periodo massimo richiedibile per la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” è di 13 settimane (periodo equivalente di 3 mesi). Con particolare riguardo ai Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, ciascuna domanda di accesso all’assegno ordinario potrà essere accolta nei limiti dei tetti aziendali previsti dai regolamenti dei rispettivi Fondi. Per la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” non è dovuto il pagamento del contributo addizionale e, ai fini del computo della durata, non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS). Inoltre, non si deve tenere conto del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile, previsto per il computo della durata massima complessiva del trattamento né del limite di 1/3 delle ore lavorabili. Infine, non deve essere valutato il requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro. Il decreto-legge prevede anche che non si applichi il procedimento di comunicazione e consultazione sindacale previsto dall’articolo 14 del d.lgs. n. 148/2015, né l’accordo aziendale, ove previsto.

 

Il termine di presentazione delle domande con causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. A titolo esemplificativo, si riporta il seguente caso:

– periodo CIGO/assegno ordinario richiesto: dal 24/2/2020 al 20/3/2020.

– termine di presentazione dell’istanza: 30/6/2020.

 

 

Cassa integrazione in deroga ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge n. 9/2020

 

L’articolo 15, comma 1, del citato decreto-legge prevede che i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei Comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. 1 marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità operativa nei Comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori già in forza alla data del 23 febbraio 2020, residenti o domiciliati nei predetti Comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga per la durata

della sospensione del rapporto di lavoro stesso e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla predetta data. Per i suddetti lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (A.N.F.).

 

Dall’applicazione di tale misura sono esclusi i datori di lavoro domestico. Il successivo comma 4 prevede che la prestazione di cui al citato comma 1 sia concessa con decreto delle Regioni interessate, che provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge. Le Regioni inviano all’Istituto, entro quarantotto ore dall’adozione, il decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari. Pertanto, le domande di accesso al beneficio devono essere presentate esclusivamente alle Regioni interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

 

L’Istituto provvede al monitoraggio della spesa, fornendo i risultati dell’attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni interessate. Al raggiungimento del limite di spesa, anche in via prospettica, le Regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori. Poiché l’emergenza epidemiologica COVID-19 rientra nel novero degli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), in base alle regole generali, in analogia a quanto già previsto per le integrazioni salariali ordinarie, non è dovuto il pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 13, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.

 

Si fa presente che non trova parimenti applicazione il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, previsto per i beneficiari di trattamenti di integrazione salariale dall’articolo 1, comma 2, primo periodo, del D.lgs n. 148/2015, e, nel contempo, non si applica la riduzione in percentuale della relativa misura del trattamento di cui al comma 66 dell’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di successive proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

 

Per l’anno 2020 l’importo medio orario della prestazione di integrazione salariale, comprensivo di copertura figurativa e ANF, corrisponde a 8,10 euro. Il suddetto dato sarà utilizzato per il calcolo della stima del costo di ogni singolo decreto emanato dalle Regioni interessate.

 

1307-CIRCOLARE 37 INPS

1307-2-CIRCOLARE 38 INPS