Il Fondo nuove competenze (FNC), giunto alla terza edizione, continua a garantire ai datori di lavoro del settore privato, che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, la possibilità di destinare parte dell’orario di lavoro alla realizzazione di percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.
Possono presentare istanza di ammissione ai contributi tutti i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica che:
– sono in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;
– non sono in liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni;
Tra i lavoratori destinatari della formazione sono compresi i dirigenti e i lavoratori in somministrazione.
Le attività formative possono essere realizzate:
– da personale interno all’azienda;
– da soggetti esterni;
– enti accreditati a livello nazionale e regionale;
– altri soggetti che per statuto o istituzionalmente svolgono attività formative.
Attenzione
Nel caso in cui sia lo stesso datore di lavoro ad erogare la formazione occorre dimostrare il possesso dei requisiti fisici, tecnici e professionali di capacità formativa.
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L’importo concesso a credito dell’azienda, da esporre in denuncia contributiva, è calcolato in base al costo del lavoro sostenuto per le ore di frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze stabiliti dagli accordi collettivi, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali ed esclusi premi di produzione e ratei TFR.
I progetti devono essere finalizzati all’ampliamento delle competenze dei lavoratori nei processi di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto nei seguenti ambiti:
a) sistemi tecnologici e digitali;
b) introduzione e sviluppo dell’intelligenza artificiale;
c) sostenibilità e impatto ambientale;
d) economia circolare;
e) transizione ecologica;
f) efficientamento energetico.
In particolare, il contributo è pari al:
– 60% della retribuzione
– 100% della contribuzione dovuta ad INPS
Attenzione
I Fondi Paritetici Interprofessionali possono cofinanziare, nella misura del 40%, le attività formative attraverso il Conto formazione e/o al Conto sistema.
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L’accesso al Fondo avviene tramite un accordo aziendale di secondo livello che stabilisca:
– la misura e l’articolazione della temporanea degli orari di lavoro in considerazione nuove esigenze organizzative aziendali o per favorire percorsi di mobilità nel mercato del lavoro, garantendo il livello retributivo dei lavoratori coinvolti;
– il numero di partecipanti;
– il numero di ore di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze (limite minimo di 30 ore e massimo di 150 ore per lavoratore).
– le modalità di valorizzazione per patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;
– la personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale;
– la messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi.
Attenzione
Il progetto formativo deve dare evidenza alle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore; di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base delle valutazioni in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale.
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Le domande potranno essere presentate al partire dal 10 febbraio 2025 e fino al 10 aprile 2025.
Ipotesi di risparmio
Ipotesi di rimodulazione orario di lavoro con formazione al 30%.
Prendendo in esame il caso di un lavoratore inquadrato al livello 3 in applicazione del CCNL Metalmeccanica Artigianato, posto che l’azienda decida di ricorrere al Fondo nuove competenze per finanziare la rimodulazione dell’orario di lavoro come segue:
Orario di lavoro ordinario: 8 ore al giorno x 5 giorni alla settimana
Orario di lavoro rimodulato: 5,5 ore al giorno + 2,5 formazione x 5 giorni alla settimana
È possibile sviluppare una simulazione di calcolo che prevede l’intervento esclusivo del Fondo nuove competenze (per un massimo di 150 ore per ciascun lavoratore).
Risparmio %
Dai dati esaminati in esempio risulta che il risparmio che può essere conseguito ricorrendo al Fondo nuove competenze è pari al 7% del complessivo costo del lavoro annuale.
Conto formazione | Lavoro ordinario | |
Retribuzione oraria | 2,61 euro x 150 ore
8,72 euro x 1570 ore |
8,72 euro x 1720 |
Contribuzione oraria | 0 x 150 ore
2,96 euro per 1570 ore |
2,96 euro x 1720 ore |
Costo del lavoro totale | 18.729 euro | 20.089 euro |
Risparmio % | 7% |