26 Febbraio 2025

NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2025 LEGGE N. 207 del 30 DICEMBRE 2024

Tassazione reddito lavoro dipendente

Il nuovo meccanismo riduzione cuneo fiscale

Viene introdotto un meccanismo di sconto fiscale che sostituisce l’esonero contributivo per i lavoratori dipendenti del 6% o 7% applicato nel 2024. Le nuove disposizioni prevedono da una parte l’introduzione di un’indennità fiscale per i titolari di reddito complessivo fino a 20.000 euro e dall’altra l’introduzione di una detrazione aggiuntiva per i redditi più elevati.

L’indennità, non concorrente alla formazione del reddito, verrà calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente, con percentuali decrescenti al crescere del reddito. L’indennità erogata al lavoratore verrà poi recuperata dal sostituto d’imposta in compensazione nel modello F24.

Nello specifico, la somma sarà pari:

  • al 7,1% per i redditi da lavoro dipendente non superiori a 500 euro;
  • al 5,3% per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 500 e 15.000 euro;
  • al 4,8% per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 15000 euro e 20.000 euro.

 

La detrazione aggiuntiva sarà invece pari:

  • 1000 euro per redditi complessivi tra 20.000 e 32.000 euro;
  • al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000

Aliquote IRPEF

Viene resa strutturale anche la revisione delle aliquote IRPEF a tre scaglioni, di seguito riportate:

  • aliquota del 23% per i redditi fino a 28 mila euro;
  • aliquota del 35% per quelli superiori a 28 mila euro ma non superiori a 50 mila euro;
  • aliquota del 43% per i redditi oltre i 50 mila;

 

Revisione della disciplina delle detrazioni

Subirà variazioni anche la disciplina delle detrazioni d’imposta, in particolare per i contribuenti con reddito superiore a

75.000 euro. A partire dal 2025, sarà introdotto un tetto agli oneri detraibili, calcolato moltiplicando un importo base, decrescente all’aumentare del reddito, per un coefficiente determinato dalla composizione del nucleo familiare. Gli importi base saranno pari a 14.000 euro per i redditi tra 75.000 e 100.000 euro e a 8.000 euro per i redditi superiori a 100.000 euro. I coefficienti da moltiplicare per gli importi base variano a seconda della presenza di figli a carico:

  • 0,50 se non sono presenti figli;
  • 0,70 in presenza di un figlio;
  • 0,85 in presenza di due figli;
  • 1 in presenza di più di due figli o un di un figlio con disabilità.

Sono esclusi dalla revisione le spese sanitarie detraibili, gli oneri relativi a prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 e le spese per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica.

Detrazioni per famigliari a carico

Sono esclusi dall’applicazione delle detrazioni per familiari a carico i contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato UE o aderente all’accordo sullo spazio Economico Europeo in relazione ai familiari residenti all’estero. Subiranno alcune modifiche anche le detrazioni per carichi di famiglia. La detrazione di 950 euro per figli di 21 anni o più si applicherà fino al limite di età di 30 anni. Tale limite non si applicherà ai figli disabili fiscalmente a carico.

Dal periodo d’imposta 2025, inoltre, la detrazione per altri familiari a carico può essere riconosciuta esclusivamente per ciascun ascendente (quindi, genitori, nonni, bisnonni) che conviva con il contribuente

Fringe benefit

La legge di Bilancio conferma per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 l’aumento della soglia di esenzione fiscale per i

– fringe benefit da 258,23 euro a:

  • 2000 euro a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico;
  • 1000 euro a favore degli altri lavoratori

Si precisa che per figli fiscalmente a carico s’intendono, in base all’articolo 12 del TUIR, i figli con età non superiore a 24 anni titolari di un reddito complessivo annuo non eccedente i 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.

Non concorrono alla formazione del reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

Esenzione somme corrisposte a neoassunti per fabbricati

Per i nuovi assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 con reddito da lavoro dipendente fino a 35.000 euro nell’anno precedente la data di assunzione, che accettano di trasferire la residenza in un comune di lavoro situato ad oltre 100 chilometri di distanza dal precedente comune di residenza (circostanza attestata dal rilascio da parte del lavoratore di un’autodichiarazione sostitutiva, nella quale va indicato il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione), la nuova legge di Bilancio prevede che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui per i primi due anni dalla data di assunzione. Si precisa che le somme erogate dal datore di lavoro, nel caso appena citato, saranno imponibili ai fini contributivi, rileveranno ai fine della determinazione dell’ISEE e si computeranno ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Nuovo criterio di determinazione del valore dei veicoli concessi in uso promiscuo

Con l’obiettivo di incentivare l’acquisto di auto elettriche e plug-in, al fine di favorire la transizione ecologica ed energetica, vengono previste modifiche alle modalità di tassazione dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Rimane immutato il valore assunto dalle tabelle ACI determinato su una percorrenza convenzionale di 15.000 km, al quale andranno applicate le seguenti percentuali:

  • 10% nelle ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
  • 20% nelle ipotesi di veicoli ibridi plug-in;
  • 50% nelle ipotesi di veicoli ad alimentazione tradizionale termico o ibrido non plug-

Va ribadito che tale nuovo sistema riguarda le auto concesse con contratti stipulati a decorrere dal 2025. Pertanto, per le auto concesse entro il 31.12.2024 continuerà ad applicarsi il vecchio regime.

Detassazione premi di produttività

Le legge di Bilancio stabilisce, una proroga fino al 2027 della previsione introdotta dalle precedenti leggi di Bilancio, relativa all’applicazione dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività. Viene dunque confermata l’imposta del 5% alle seguenti condizioni:

  • l’erogazione del premio dev’essere prevista dal contratto aziendale o territoriale;
  • il valore dei premi non deve eccedere i 3000 euro lordi;
  • il reddito da lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024 non deve essere superiore a 80.000 euro.

Congedo parentale

La legge di Bilancio 2023 aveva previsto a favore dei genitori che terminavano il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2022 l’incremento dell’indennità INPS dal 30% all’80% per il primo mese di congedo, non trasferibile all’altro genitore e fino al sesto anno di vita del bambino. La legge di Bilancio 2024 aveva poi previsto l’innalzamento all’80% anche del secondo mese, a condizione che il congedo obbligatorio terminasse dopo il 31 dicembre 2023. La nuova Legge di Bilancio stabilisce l’incremento di un’ulteriore mensilità, per un totale di 3 mesi indennizzati all’80%, a favore dei soli lavoratori che terminano la fruizione del congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024.

Esonero contributivo mamme lavoratrici

Viene prorogato in misura ridotta l’esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri con almeno due figli, con l’estensione anche alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno dei seguenti redditi: reddito da lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria o semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfettario.

La fruizione di tale misura è riservata:

  • alle lavoratrici madri con almeno 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo;
  • dal 2027 alle madri con 3 o più figli e fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo;

Da segnalare che per gli anni 2025-2026 l’esonero non spetta per le lavoratrici che già beneficiano dello sgravio contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2024. Inoltre, viene introdotta una soglia di reddito a fini della fruizione, che non deve essere superiore all’importo di 40.000 euro annui.

Viene in ogni caso demandata ad un successivo decreto del Ministero del lavoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di attuazione, in particolar modo la misura dell’esonero e le modalità di riconoscimento dello stesso.

Deducibilità spese trasferta solo se tracciabili

Fermo restando la disciplina generale in materia di trattamento fiscale delle trasferte al di fuori del comune o all’interno del comune, attraverso l’integrazione del comma 5, art. 51 del TUIR viene disposto che, a decorrere dal periodo d’imposta 2025 i rimborsi analitici delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), sostenute dal lavoratore per le trasferte, non concorrono a formare il reddito a condizione che i pagamenti di tali spese siano effettuati con metodi tracciabili, dunque, tramite versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Eventuali rimborsi effettuati in contanti ne determinano l’assoggettamento a imposte (e contributi). Fanno eccezione le spese relative ai trasporti mediante autoservizi pubblici di linea per le quali il rimborso può continuare ad essere effettuato anche in contanti senza che ciò pregiudichi la relativa esenzione ai fini della determinazione del reddito imponibile del lavoratore.

Nuovo requisito per la NASPI

Attualmente, per beneficiare dell’indennità è necessario, oltre alla condizione di disoccupazione involontaria, aver versato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la perdita involontaria del lavoro. A partire dal 1° gennaio 2025, l’emendamento approvato modifica questa disposizione, stabilendo che se il lavoratore si dimette volontariamente da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e nell’arco dei 12 mesi successivi viene assunto da un nuovo datore di lavoro e da questi licenziato, il lavoratore stesso deve poter vantare almeno 13 settimane di contribuzione relativamente all’ultimo rapporto di lavoro.

Decontribuzione Sud

Viene confermata, con modifiche la Decontribuzione Sud, con una riduzione dell’esonero dal 30% al 25%, aliquota che sarà ulteriormente abbassata al 15% entro il 2029.

La nuova agevolazione sarà dunque così articolata:

  • 2025: 25% dei contributi previdenziali, con un importo massimo di 145 euro mensili per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto entro il 31 dicembre 2024.
  • 2026: 20% dei contributi previdenziali, con un importo massimo di 125 euro mensili per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto entro il 31 dicembre 2025.
  • 2027: 20% dei contributi previdenziali, con un importo massimo di 125 euro mensili per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto entro il 31 dicembre 2026.
  • 2028: 20% dei contributi previdenziali, con un importo massimo di 100 euro mensili per ciascun lavoratore a
  • tempo indeterminato assunto entro il 31 dicembre
  • 2029: 15% dei contributi previdenziali, con un importo massimo di 75 euro mensili per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto entro il 31 dicembre 2028.

Incentivo al posticipo del pensionamento

Viene confermato l’incentivo al posticipo del pensionamento, introducendo però due nuovi aspetti:

  • oltre ai soggetti che hanno maturato i requisiti per accedere a Quota 103 vengono ricompresi anche coloro che maturano entro il 31 dicembre 2025 i requisiti di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne;
  • si prevede l’esclusione dall’imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione del

lavoratore che viene corrisposta al lavoratore stesso.

Maggiorazione costo personale in deduzione

Viene disposta una proroga della maxi deduzione prevista a favore di imprese e lavoratori autonomi per le nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (ossia, per i soggetti con periodo di esercizio corrispondente all’anno civile, i periodi d’imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, 31 dicembre 2026 e 31 dicembre 2027).

Il beneficio fiscale consiste in una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione, pari al:

  • 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro

subordinato a tempo indeterminato. Ciò porta, di fatto, il costo del lavoro al 120% del suo valore originale;

  • 30% del costo riferibile all’incremento occupazionale, in presenza di nuovi assunti a tempo indeterminato rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 216/2023. La deduzione del costo del lavoro è quindi pari al 130%.