A decorrere dal 1° gennaio 2016, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente:
1) l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di CCNL, o di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari, anche non fiscalmente a carico, per le seguenti finalità:
– educazione,
– istruzione,
– ricreazione,
– assistenza sociale,
– assistenza sanitaria,
– culto.
Le opere ed i servizi in esame possono essere messi a disposizione direttamente dal datore o da parte di strutture esterne all’azienda, ma il dipendente deve restare estraneo al rapporto economico intercorrente tra l’azienda e il terzo erogatore del servizio;
2) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, in favore dei loro familiari, anche non fiscalmente a carico, per le seguenti finalità:
– per la fruizione dei servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare (asili nido e scuole materne), compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi,
– per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali,
– per borse di studio.
Rientrano nella fattispecie le erogazioni di somme per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio, ma anche gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico, nonché i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, il costo del servizio di trasporto scolastico, le somme destinate alle gite didattiche, alle visite d’istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica. Altresì, è ricompresa l’offerta, anche sotto forma di rimborso spese, dei servizi di baby-sitting. E’ possibile che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, oppure corrisponda ai dipendenti somme di denaro da destinare alle finalità indicate, anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte;
3) le somme, anche sotto forma di rimborsi spese, i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari, anziani o non autosufficienti, non in grado cioè di compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Per quanto concerne la individuazione dei familiari anziani, il riferimento è ai soggetti che abbiano compiuto i 75 anni, limite di età considerato ai fini del riconoscimento di una maggiori detrazione d’imposta;
4) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o di gravi patologie.
Le somme e i valori citati non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10% nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato correlati ad incrementi della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.