I contributi versati all’ente bilaterale dal datore di lavoro e dal lavoratore concorrono a formare il reddito poiché non rientrano fra i contributi a finalità assistenziali obbligatori per legge in base al principio di onnicomprensività sancito dall’articolo 51, comma 1, del Tuir. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 24/18 sollevato da una Spa, la quale, in base al Ccnl di settore, è obbligata a iscrivere i propri dipendenti all’ente bilaterale di categoria, con contribuzione totalmente a carico del datore di lavoro e assoggettamento al contributo di solidarietà Inps. Lo statuto dell’ente bilaterale prevede l’erogazione ai lavoratori di somme a sostegno del reddito, le quali vengono corrisposte al datore di lavoro affinchè le corrisponda a sua volta ai dipendenti. Per quanto concerne questi versamenti, l’Agenzia ha sottolineato che sono sottoposte a tassazione le sole prestazioni inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del Tuir, “comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi”. Vi rientrano, in particolare, le prestazioni consistenti in indennità volte a sostituire il reddito da lavoro dipendente, tassate con medesime modalità previste per i redditi che vanno a sostituire, ma non le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio e di iscrizione all’asilo nido o scuola materna – per le quali la Spa aveva chiesto chiarimenti – in quanto non inquadrabili nelle categorie reddituali previsti da già citato articolo 6.