Con la circ. n. 47 del 28.03.2020, l’Inps illustra e fornisce chiarimenti sulle misure previste, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del d.l. n. 18/2020.
La circolare concentra innanzitutto la sua attenzione sul trattamento ordinario della cassa integrazione e sull’assegno ordinario regolati in maniera speciale dall’art. 19 del decreto legge, con riferimento a datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale che interrompono o riducono l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-1 (Causale Covid-19 nazionale).
Artt. 19, 20, 21 – Ambito soggettivo di applicazione
Imprese che possono chiedere il trattamento ordinario di cassa integrazione con la Causale covid-19 nazionale:
La circ. n. 47 del 28.03.2020 individua tali imprese in quelle che l’art. 10 del d.lgs. n.148/2015 indica come legittimate a chiedere il trattamento ordinario di cassa integrazione secondo le regole generali.
Datori di lavoro che possono chiedere l’assegno ordinario al Fondo di integrazione salariale (FIS):
La circ. n. 47 del 28.03.2020 considera legittimati i datori di lavoro con più di cinque dipendenti che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO e CIGS e che, inoltre, operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi menzionati nella tabella allegata alla circolare stessa.
Lavoratori beneficiari delle predette misure di garanzia del reddito:
I lavoratori, che possono beneficiare del trattamento ordinario di cassa integrazione o dell’assegno ordinario a seconda della collocazione del datore di lavoro in una nell’altra delle predette assicurazioni sociali, devono comunque risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
Ai fini della sussistenza di tale ultimo requisito, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, la circolare considera che sia da computare anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
Per l’accesso alle speciali prestazioni di trattamento ordinario e di assegno ordinario, non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, ma è sufficiente, come sottolinea la circ. n. 47 del 28.03.2020, che gli stessi, con una assunzione a seguito del cambio appalto, siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
Periodi entro cui si collocano la sospensione/riduzione dell’orario e durata massima :
Con la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”, si possono coprire periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.
Non applicazione della contribuzione addizionale :
La circ. n. 47 del 28.03.2020 conferma che l’intervento con causale “COVID-19 nazionale” non soggiace all’obbligo a carico del datore di lavoro di pagamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5 (CIGO), 29, comma 8, secondo periodo (FIS), e 33, comma 2(Fondi bilaterali di solidarietà) di cui al D.lgs. n. 148/2015.
Irrilevanza dei periodi di sospensione/riduzione dell’orario ai fini degli altri ammortizzatori sociali:
I periodi di sospensione/riduzione dell’orario con la causale “COVID-19 nazionale” non rientrano rilevano non rientrano nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile previsto per la CIGO secondo le regole generali delle 26 e delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario garantito dal FIS. Inoltre, i periodi legati a detta causale non si contano nei 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile previsto come durata massima complessiva degli ammortizzatori sociali all’articolo 4 del D.lgs n. 148/2015 nonché nel limite di 1/3 delle ore lavorabili di cui all’articolo 12, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
Non è ostativo l’esaurimento degli altri ammortizzatori sociali:
Possono richiedere il trattamento di CIGO e di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra.
La fruizione della causale “COVID-19 nazionale” non pregiudica successivi trattamenti:
I periodi autorizzati con causale “COVID-19 nazionale” sono neutralizzati ai fini di successive richieste di CIGO e di assegno ordinario.
La procedura sindacale:
L’informazione, la consultazione e l’esame congiunto devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
Il termine della domanda di concessione dei trattamenti:
Il termine di presentazione delle domande con causale “COVID-19 nazionale” è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 23 marzo 2020, di pubblicazione del mess. n. 1321 del 23.03.2020 il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio sopra richiamato è neutralizzato ai predetti fini.
Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del citato messaggio, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, quindi, è individuato nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
La semplificazione della domanda:
Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non deve allegare alla domanda la relazione tecnica di cui all’articolo 2 del D.M. n. 95442/2016, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari.
L’autonomia della domanda :
Le aziende sono dispensate dall’osservanza dell’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015 che prevede la comunicazione e l’esame congiunto in caso di ricorso alla CIGO con le regole generali. Ciò comporta anche che le aziende, che fanno valere la causale Covid-19 nazionale, non sono nemmeno tenute ad applicare il comma 6 del medesimo articolo secondo il quale, all’atto di presentare la domanda di CIGO, si deve dare comunicazione dell’adempimento della procedura prevista dall’art. 14. La circolare ne ricavala conseguenza che all’atto della presentazione della domanda di trattamento ordinario e dell’assegno ordinario, non deve essere data comunicazione all’INPS dell’esecuzione della procedura sindacale e l’Istituto potrà procedere alla adozione del provvedimento autorizzatorio, ove rispettati tutti gli altri requisiti.
Le modalità di pagamento delle prestazioni:
Le aziende anticipano le prestazioni e di conguagliano gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, hanno possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di documentare difficoltà finanziarie dell’impresa.
Aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020; imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni, ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi
Il trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 del decreto in esame, con causale “COVID-19 nazionale”, eventualmente richiesto, si aggiunge ai trattamenti richiesti, ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, utilizzando la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020”.
Pertanto, è possibile per le predette aziende richiedere l’integrazione salariale ordinaria e l’assegno ordinario per 13 settimane, con causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” e, per ulteriori 9 settimane, con causale “COVID-19 nazionale”. Se i periodi delle due domande con distinte causali sono coincidenti, è necessario che i lavoratori interessati dagli interventi siano differenti, mentre se i periodi richiesti non si sovrappongono i lavoratori possono essere gli stessi.
Aziende che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO o di assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi causale
Queste aziende possono richiedere comunque la CIGO o l’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. L’Istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti.
Domande di cassa integrazione ordinaria ed assegno ordinario, presentate erroneamente con causale “Emergenza COVID-19 d.l. 9/2020” da aziende non rientranti nel campo di applicazione del decreto-legge n. 9/2020
Queste domande sono convertite d’ufficio, con elaborazione centrale, in domande con causale “COVID-19 nazionale”, purché il periodo richiesto decorra dal 23 febbraio 2020 o da data successiva al 23 febbraio 2020 e per una durata complessiva comunque non superiore a 9 settimane.
Ferie pregresse
L’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza di CIGO o assegno ordinario. Pertanto, si ribadisce che non occorre chiedere all’azienda i dati sulle ferie ancora da fruire dai lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale e che, per tale ragione, nella domanda di CIGO non è più presente il campo nel quale veniva fornito tale elemento informativo.
Aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria :
Queste aziende hanno la possibilità di accedere al trattamento ordinario di cui all’articolo 19 del medesimo decreto, qualora rientrino anche nella disciplina delle integrazioni salariali ordinarie (cfr. art. 10 del D.lgs n. 148/15).
In tali casi, la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata per la causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”, appositamente prevista in ragione dell’esigenza di monitorare distintamente i differenti limiti di spesa introdotti, rispettivamente, dagli articoli 19 e 20 del decreto legge. Il trattamento ordinario in questione sospende e sostituisce il trattamento di integrazione salariale straordinario in corso.
Ulteriore disciplina dell’assegno ordinario del FIS :
In aggiunta a quanto precisato nei precedenti passaggi della circolare, ai sensi del comma 5 dell’articolo 19 del decreto legge, l’assegno ordinario è concesso, limitatamente a nove settimane e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Limitatamente all’anno 2020, al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, del D.lgs n. 148/2015.
Circa la modalità di pagamento della prestazione, per le aziende con dimensione aziendale sopra i 15 dipendenti rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS senza obbligo di documentare difficoltà finanziarie dell’impresa. Per le aziende con dimensione aziendale superiore ai 5 e fino ai 15 dipendenti, l’articolo 19, comma 5, del decreto-legge in esame, prevede la possibilità di accedere al pagamento diretto.
Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare.
Assegni ordinari per i datori di lavoro che hanno in corso trattamenti di assegni di solidarietà del FIS:
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del decreto legge possono presentare domanda di assegno ordinario, ai sensi dell’articolo 19 del medesimo decreto, anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio n. 6 (23/02/2020), hanno in corso un assegno di solidarietà. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro. La durata di tale trattamento di integrazione salariale non può essere superiore a nove settimane e deve concludersi entro il 31 agosto 2020.
Assegno ordinario dei Fondi bilaterali di solidarietà :
I Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26 del D.lgs n. 148/2015) accolgono la domanda di accesso all’assegno ordinario, per la causale COVID-19 nazionale, nei limiti dei tetti aziendali previsti dai regolamenti dei rispettivi Fondi. I datori di lavoro iscritti ai Fondi in argomento, non aventi la disponibilità finanziaria (tetto aziendale) ovvero aventi una disponibilità parziale per l’accesso alla prestazione di assegno ordinario, in assenza di altri motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, potranno comunque accedere alla suddetta prestazione, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 19, comma 9, del decreto legge.
Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda, che l’azienda dovrà comunque comunicare all’Istituto. Pertanto, in assenza di una espressa deroga legislativa che dispensi in tal senso i datori di lavoro, in mancanza di tale adempimento la prestazione non potrà essere autorizzata.
L’iter istruttorio delle domande è semplificato e non implica alcuna verifica sulla sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell’evento.
I datori di lavoro non sono obbligati ad allegare, a corredo della domanda, la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.
Rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di documentare difficoltà finanziarie dell’impresa.
Fondi di solidarietà bilaterali privi di comitato amministrare :
Con riferimento ai fondi per i quali non sono ancora stati costituiti i comitati amministratori (cfr. il decreto 9 agosto 2019, n. 103594, per il Fondo di solidarietà bilaterale per il personale del settore dei servizi ambientali, e il decreto 27 dicembre 2019, n. 104125, per il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali), in base a specifico indirizzo ministeriale, la circ. n. 47 del 28.03.2020 precisa che le prestazioni non possono essere erogate in quanto manca l’organo deputato a deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti. Di conseguenza, i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti potranno continuare ad accedere all’assegno ordinario garantito dal FIS, con la causale “COVID-19 nazionale”; i datori di lavoro che occupano meno di 5 dipendenti potranno accedere alla cassa integrazione in deroga (art.22).
Si precisa infine che, nei limiti della compatibilità, all’assegno ordinario garantito dai fondi di cui al presente paragrafo, si applicano le regole illustrate al precedente paragrafo A).
Fondi del Trentino Alto Adige:
Il comma 7 dell’articolo 19 del decreto legge stabilisce che ai fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015, si applicano, ai fini della concessione dell’assegno ordinario, le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 19, come illustrate nella circ. n. 47 del 28.03.2020.
Per quanto concerne il Fondo del Trentino, si precisa che non verrà richiesto il requisito dei 30 giorni di anzianità lavorativa presso l’unità produttiva. Per l’assegno ordinario garantito dai predetti due fondi, dal combinato disposto degli articoli 19, comma 7, 19, comma 9, e 22, comma 5, del decreto legge, gli oneri sono posti a carico delle rispettive gestioni senza finanziamento statale specifico di cui al citato articolo 19, comma 9, del medesimo decreto.
Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27 del D.lgs n. 148/2015):
Il decreto legge, all’articolo 19, prevede che i datori di lavoro possono presentare domanda di accesso all’assegno ordinario con la nuova causale “emergenza COVID-19” ai Fondi bilaterali alternativi : artigianato e settore della somministrazione di lavoro.
Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l’anno 2020, trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze. Il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato non prevede limiti dimensionali e non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo.
Pertanto, l’unico requisito rilevante ai fini dell’accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione “7B”. La domanda di accesso alle prestazioni per i due Fondi di solidarietà bilaterali alternativi oggi attivi non deve essere presentata all’INPS, ma direttamente presso i rispettivi Fondi. Anche per queste categorie di aziende dell’artigianato e dei lavoratori somministrati sarà possibile ricorrere esclusivamente all’ammortizzatore ordinario del settore e non alla cassa integrazione in deroga.
Art. 22 – Cassa Integrazione in Deroga ( Cigd ) :
L’articolo 22, comma 1, del decreto legge prevede, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che le Regioni e le Province autonome interessate possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
Secondo gli accordi assunti a livello territoriale e in relazione agli stanziamenti regionali o delle Province autonome disponibili, sarà possibile il ricorso alla cassa integrazione in deroga anche con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, qualora l’azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili. Ii datori di lavoro, che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (trattamento ordinario, assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di cui all’articolo 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015), dovranno richiedere la prestazione con causale “COVID-19 Nazionale” alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga.
Secondo la circ. n. 47 del 28.03.2020, potranno accedere alla cassa in deroga le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale” (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si ricorda che rientrano nella fattispecie descritta le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti).
La cassa in deroga è aggiuntiva:
Il comma 7 del citato articolo 22 consente il ricorso alla prestazione di cassa integrazione in deroga sull’intero territorio nazionale per i lavoratori dipendenti di ogni settore produttivo. Le relative prestazioni, pertanto, sono aggiuntive sia rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga che rispetto ai trattamenti specifici previsti per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, di cui agli articoli 15 e 17 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9.
L’accordo preventivo:
I datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo, mentre per dimensioni aziendali maggiori, la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dalle Regioni e Province autonome previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. Si considera, altresì, esperito l’accordo di cui all’art. 22, comma 1, con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui all’articolo 19, comma 1. Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF) ove spettanti.
Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo 22, sono esclusi dall’applicazione della misura in commento i datori di lavoro domestico.
Il trattamento di cui al presente comma si applica esclusivamente per quei lavoratori che sono impossibilitati, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. Tra tali lavoratori rientrano anche i lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, occupati alla data del 23 febbraio 2020. L’accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento in deroga è riconosciuto ai sensi della circolare INPS n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.
Non trovano applicazione le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, previsto dall’articolo 1, comma 2, primo periodo, del D.lgs n. 148/2015, né è dovuto il contributo addizionale, di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo. Non si applica altresì la riduzione in percentuale della relativa misura di cui all’articolo 2, comma 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.
Ferie pregresse:
Come per il trattamento ordinario e l’assegno ordinario, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza (cfr. il messaggio INPS n. 3777/2019).
Provvedimenti di concessione:
Sono disposti con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.
Le domande di accesso devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Risorse Finanziarie e decreto di ripartizione:
Il trattamento in commento, comprensivo di contribuzione figurativa e relativi oneri accessori, è riconosciuto per un periodo massimo di nove settimane e fino ad un importo massimo pari a 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020.
Tali risorse sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome interessate con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 24 marzo 2020, è stato assegnato e ripartito l’importo di 1.293,2 milioni di euro, come prima quota parte delle risorse, di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto-legge n. 18/2020 per l’anno 2020.
Il decreto di ripartizione in parola, all’articolo 3 prevede che le Regioni di cui all’articolo 17, del decreto-legge n. 9/2020, nello specifico Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, ai fini della presentazione delle istanze, possono adottare le medesime procedure previste dall’articolo 22, comma 1, del decreto-legge n.18/2020. Restano fermi i limiti di spesa di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 9 /2020.
Pertanto, i periodi di trattamento di cassa integrazione in deroga che possono essere riconosciuti, entro detti limiti di spesa, si intendono aggiuntivi rispetto a quelli previsti a valere sulle risorse assegnate ai sensi del presente decreto di ripartizione e possono essere autorizzati dalle Regioni interessate, con un unico provvedimento di concessione per un periodo complessivamente non superiore alle 13 settimane.
Le suddette Regioni, conseguentemente, possono trasmettere provvedimenti concessori, fino a tredici settimane, indicando esclusivamente il numero di decreto convenzionale “33192”, appositamente istituito. Si precisa inoltre che il periodo massimo concedibile, pari a tredici settimane, può essere concesso, anche con più decreti, previa verifica che le aziende non abbiano già usufruito dell’intero periodo concedibile. A parziale integrazione della circolare n. 38/2020, il costo medio orario della prestazione di cui all’articolo 15, comma 1, del D.L. n. 9/2020 è pari a 8,50 euro, mentre il costo medio orario della prestazione di cui all’articolo 17, comma 1, del D.L. n. 9/2020 è pari a 8,40 euro.
Modalità di pagamento:
Le Regioni, verificati i requisiti di accesso, trasmettono all’Istituto i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati dalle relative domande aziendali. Il trattamento essere erogato esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del D.lgs n. 148/2015.
Ne consegue che il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR 41”), entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte di INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Aziende plurilocalizzate:
Con il citato decreto interministeriale n.3 del 24 marzo 2020, laddove ci siano datori di lavoro con più unità produttive, site in cinque o più Regioni o Province autonome, “c.d. Plurilocalizzate”, la prestazione sarà concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, similmente a quanto già previsto in passato per la cassa integrazione in deroga.
In particolare, nel caso di datori di lavoro richiedenti la prestazione con unità produttive site in cinque o più Regioni o Province autonome, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall’invio della domanda da parte dell’azienda, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’INPS. Il provvedimento di concessione è emanato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei limiti di spesa programmati.
fonte: INPS