Il nuovo meccanismo riduzione cuneo fiscale
Viene introdotto un meccanismo di sconto fiscale che sostituisce l’esonero contributivo per i lavoratori dipendenti del 6% o 7% applicato nel 2024. Le nuove disposizioni prevedono da una parte l’introduzione di un’indennità fiscale per i titolari di reddito complessivo fino a 20.000 euro e dall’altra l’introduzione di una detrazione aggiuntiva per i redditi più elevati.
L’indennità, non concorrente alla formazione del reddito, verrà calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente, con percentuali decrescenti al crescere del reddito. L’indennità erogata al lavoratore verrà poi recuperata dal sostituto d’imposta in compensazione nel modello F24.
Nello specifico, la somma sarà pari:
La detrazione aggiuntiva sarà invece pari:
Aliquote IRPEF
Viene resa strutturale anche la revisione delle aliquote IRPEF a tre scaglioni, di seguito riportate:
Revisione della disciplina delle detrazioni
Subirà variazioni anche la disciplina delle detrazioni d’imposta, in particolare per i contribuenti con reddito superiore a
75.000 euro. A partire dal 2025, sarà introdotto un tetto agli oneri detraibili, calcolato moltiplicando un importo base, decrescente all’aumentare del reddito, per un coefficiente determinato dalla composizione del nucleo familiare. Gli importi base saranno pari a 14.000 euro per i redditi tra 75.000 e 100.000 euro e a 8.000 euro per i redditi superiori a 100.000 euro. I coefficienti da moltiplicare per gli importi base variano a seconda della presenza di figli a carico:
Sono esclusi dalla revisione le spese sanitarie detraibili, gli oneri relativi a prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 e le spese per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica.
Sono esclusi dall’applicazione delle detrazioni per familiari a carico i contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato UE o aderente all’accordo sullo spazio Economico Europeo in relazione ai familiari residenti all’estero. Subiranno alcune modifiche anche le detrazioni per carichi di famiglia. La detrazione di 950 euro per figli di 21 anni o più si applicherà fino al limite di età di 30 anni. Tale limite non si applicherà ai figli disabili fiscalmente a carico.
Dal periodo d’imposta 2025, inoltre, la detrazione per altri familiari a carico può essere riconosciuta esclusivamente per ciascun ascendente (quindi, genitori, nonni, bisnonni) che conviva con il contribuente
La legge di Bilancio conferma per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 l’aumento della soglia di esenzione fiscale per i
– fringe benefit da 258,23 euro a:
Si precisa che per figli fiscalmente a carico s’intendono, in base all’articolo 12 del TUIR, i figli con età non superiore a 24 anni titolari di un reddito complessivo annuo non eccedente i 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.
Non concorrono alla formazione del reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Per i nuovi assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 con reddito da lavoro dipendente fino a 35.000 euro nell’anno precedente la data di assunzione, che accettano di trasferire la residenza in un comune di lavoro situato ad oltre 100 chilometri di distanza dal precedente comune di residenza (circostanza attestata dal rilascio da parte del lavoratore di un’autodichiarazione sostitutiva, nella quale va indicato il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione), la nuova legge di Bilancio prevede che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui per i primi due anni dalla data di assunzione. Si precisa che le somme erogate dal datore di lavoro, nel caso appena citato, saranno imponibili ai fini contributivi, rileveranno ai fine della determinazione dell’ISEE e si computeranno ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Con l’obiettivo di incentivare l’acquisto di auto elettriche e plug-in, al fine di favorire la transizione ecologica ed energetica, vengono previste modifiche alle modalità di tassazione dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Rimane immutato il valore assunto dalle tabelle ACI determinato su una percorrenza convenzionale di 15.000 km, al quale andranno applicate le seguenti percentuali:
Va ribadito che tale nuovo sistema riguarda le auto concesse con contratti stipulati a decorrere dal 2025. Pertanto, per le auto concesse entro il 31.12.2024 continuerà ad applicarsi il vecchio regime.
Le legge di Bilancio stabilisce, una proroga fino al 2027 della previsione introdotta dalle precedenti leggi di Bilancio, relativa all’applicazione dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività. Viene dunque confermata l’imposta del 5% alle seguenti condizioni:
La legge di Bilancio 2023 aveva previsto a favore dei genitori che terminavano il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2022 l’incremento dell’indennità INPS dal 30% all’80% per il primo mese di congedo, non trasferibile all’altro genitore e fino al sesto anno di vita del bambino. La legge di Bilancio 2024 aveva poi previsto l’innalzamento all’80% anche del secondo mese, a condizione che il congedo obbligatorio terminasse dopo il 31 dicembre 2023. La nuova Legge di Bilancio stabilisce l’incremento di un’ulteriore mensilità, per un totale di 3 mesi indennizzati all’80%, a favore dei soli lavoratori che terminano la fruizione del congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024.
Viene prorogato in misura ridotta l’esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri con almeno due figli, con l’estensione anche alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno dei seguenti redditi: reddito da lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria o semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfettario.
La fruizione di tale misura è riservata:
Da segnalare che per gli anni 2025-2026 l’esonero non spetta per le lavoratrici che già beneficiano dello sgravio contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2024. Inoltre, viene introdotta una soglia di reddito a fini della fruizione, che non deve essere superiore all’importo di 40.000 euro annui.
Viene in ogni caso demandata ad un successivo decreto del Ministero del lavoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di attuazione, in particolar modo la misura dell’esonero e le modalità di riconoscimento dello stesso.
Fermo restando la disciplina generale in materia di trattamento fiscale delle trasferte al di fuori del comune o all’interno del comune, attraverso l’integrazione del comma 5, art. 51 del TUIR viene disposto che, a decorrere dal periodo d’imposta 2025 i rimborsi analitici delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), sostenute dal lavoratore per le trasferte, non concorrono a formare il reddito a condizione che i pagamenti di tali spese siano effettuati con metodi tracciabili, dunque, tramite versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Eventuali rimborsi effettuati in contanti ne determinano l’assoggettamento a imposte (e contributi). Fanno eccezione le spese relative ai trasporti mediante autoservizi pubblici di linea per le quali il rimborso può continuare ad essere effettuato anche in contanti senza che ciò pregiudichi la relativa esenzione ai fini della determinazione del reddito imponibile del lavoratore.
Attualmente, per beneficiare dell’indennità è necessario, oltre alla condizione di disoccupazione involontaria, aver versato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la perdita involontaria del lavoro. A partire dal 1° gennaio 2025, l’emendamento approvato modifica questa disposizione, stabilendo che se il lavoratore si dimette volontariamente da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e nell’arco dei 12 mesi successivi viene assunto da un nuovo datore di lavoro e da questi licenziato, il lavoratore stesso deve poter vantare almeno 13 settimane di contribuzione relativamente all’ultimo rapporto di lavoro.
Viene confermata, con modifiche la Decontribuzione Sud, con una riduzione dell’esonero dal 30% al 25%, aliquota che sarà ulteriormente abbassata al 15% entro il 2029.
La nuova agevolazione sarà dunque così articolata:
Viene confermato l’incentivo al posticipo del pensionamento, introducendo però due nuovi aspetti:
lavoratore che viene corrisposta al lavoratore stesso.
Viene disposta una proroga della maxi deduzione prevista a favore di imprese e lavoratori autonomi per le nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (ossia, per i soggetti con periodo di esercizio corrispondente all’anno civile, i periodi d’imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, 31 dicembre 2026 e 31 dicembre 2027).
Il beneficio fiscale consiste in una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione, pari al:
subordinato a tempo indeterminato. Ciò porta, di fatto, il costo del lavoro al 120% del suo valore originale;