Con la sottoscrizione da parte delle Parti Sociali costituenti l’EBITEN dell’ “Accordo interconfederale per lo sviluppo delle relazioni sindacali e linee di indirizzo in materia di strumenti bilaterali” in data 28 maggio 2014, e il conseguente recepimento dell’Accordo Interconfederale da parte del Comitato Esecutivo dell’EBITEN con delibera del 24/09/2014 la quota di versamento dovuta all’EBITEN per l’alimentazione del “Fondo Sviluppo Bilateralità” è stabilita nell’1% dell’ammontare della retribuzione lorda annua così ripartita: 0,80% a carico del datore di lavoro, 0,20% a carico del lavoratore.
Modalità di versamento
Compilazione F24
I datori di lavoro che intendono versare il contributo per il finanziamento del Fondo, indicheranno, in sede di compilazione del modello di versamento “F24” distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale “ENBI” esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre nella stessa sezione:
– nel campo “codice sede” va indicato il codice della sede INPS competente;
– nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” è indicata la matricola INPS dell’azienda;
– nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” è indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.
Modalità di compilazione del flusso UniEmens.
I datori di lavoro/intermediari incaricati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo:
All’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, valorizzeranno l’elemento <ConvBilat> inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore “ENBI” e in corrispondenza dell’elemento <Importo> l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod.F24 con il corrispondente codice.
L’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM
RIF. Circolare n. 80 del 14-05-2013
Obbligatorietà della bilateralità
A far data dal recepimento dell’Accordo Interconfederale all’interno dei CCNL, le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno, inoltre, corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari a € 30,00 lordi. Sono inoltre tenuti all’erogazione diretta di prestazioni equivalenti a quelle erogate dalla Bilateralità.
RIF. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Circolare n. 43 del 15 dicembre 2010
Arretrati/compensazioni
Esempi:
L’impresa A applica un CCNL che individua l’EBITEN come Ente Bilaterale di riferimento (trova l’elenco dei CCNL al link https://www.ebiten.it/ccnl.html) a partire da ottobre 2015.
L’impresa deve compensare il versamento dei mesi intercorrenti da settembre 2014 (N.B. data da cui si fa decorrere il versamento all’1% per il “Fondo Sviluppo Bilateralità”) a ottobre 2015?
L’impresa A applica un CCNL che individua l’EBITEN come Ente Bilaterale di riferimento (trova l’elenco dei CCNL al link https://www.ebiten.it/ccnl.html) a partire da maggio 2015 versando correttamente la quota dell’1% di cui sopra. L’impresa impiega un totale di 5 dipendenti. Da novembre 2015 l’azienda assume un nuovo lavoratore.
L’ azienda deve provvedere a versare, per il nuovo lavoratore, le mensilità arretrate? Deve cioè versare la quota dell’1% per le mensilità intercorrenti tra l’applicazione del CCNL in azienda – data da cui ha iniziato a versare al sistema di pariteticità EBITEN, nel caso specifico maggio 2015 – all’assunzione del lavoratore?
L’impresa A applica un CCNL che individua l’EBITEN come Ente Bilaterale di riferimento (trova l’elenco dei CCNL al link https://www.ebiten.it/ccnl.html) a partire da aprile 2014 (N.B.= da una data antecedente all’istituzione del “Fondo Sviluppo Bilateralità” e all’innalzamento della quota di versamento all’1%). L’impresa non ha mai provveduto, anche per il mezzo degli intermediari che si occupano dei versamenti e della gestione delle paghe, ad effettuare il corretto versamento corrispondente alla quota dell’1% per le mensilità successive a settembre 2014 (data da cui far decorrere il versamento all’1%).
L’impresa è tenuta a compensare la differenza?
N.B.= Le mensilità antecedenti a settembre 2014 non devono essere compensate.
N.B.B.= La medesima procedura è valevole per recuperare le mensilità arretrate non versate all’Ente Bilaterale.
Scarica l’informativa per i versamenti dovuti all’EBITEN per l’applicazione della contrattazione collettiva
INFORMATIVA PER VERSAMENTI EBITEN DL E CdL
Circolare Contributo di solidarieta