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Che cos’è il RLST

Che cos’è il RLST

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) di cui all’articolo 47 comma 3 D.Lgs. n. 81/2008 esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Indipendentemente dalla classe dimensionale dell’azienda, qualora non si proceda alle elezioni previste dall’art.47, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 81/2008, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli artt. 48 e 49 del D.Lgs. n. 81/2008.

L’RLST rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell’impresa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il suo compito è quello di contribuire a realizzare un’effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall’art. 48 D.Lgs. n. 81/2008.

Come viene eletto o designato il RLST nelle aziende?

Il D.Lgs. n. 81/2008 specifica che le modalità di elezione o designazione del RLST sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In base all’Accordo Interconfederale del 28/02/2012 i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali – RLST saranno designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori o dall’EBITEN anche su indicazione delle proprie articolazioni territoriali tra i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 81/2008. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori o l’EBITEN ne daranno comunicazione alle aziende, ai lavoratori interessati e agli organi preposti al controllo così come previsto dalla normativa vigente, attraverso le proprie articolazioni territoriali.

Quanto costa l’RLST al datore di lavoro?

Per consentire ad EBITEN di disporre delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività dell’RLST si prevede un contributo definito “Contributo Territoriale per la Sicurezza”. Al fine di facilitare il calcolo per le aziende e per uniformarne il valore viene stabilito un contributo pari ad un importo di € 30,00 (trenta) per ciascun addetto, occupato presso l’azienda.

Le aziende interessate al servizio RLST devono inviare la modulistica prevista alla pagina 3/8 ed attendere la lettera di accoglimento da parte di EBITEN stesso.

Successivamente dovranno effettuare il versamento.

Si rileva che solo le aziende in regola col pagamento della quota annuale potranno avvalersi del RLST.

La comunicazione del nominativo del RLST designato avverrà entro 10 giorni dalla data di ricezione del contributo territoriale per la sicurezza.
Il pagamento del contributo ad EBITEN dovrà essere effettuato tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie:

Banca di Piacenza – Filiale di Via Diaz, 3
26013 Crema (CR)

IBAN: IT 24 W 05156 56840 CC049 000 7043

Intestatario:
ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TERZIARIO
Via Olivetti, 7
26013 Crema (CR)

Causale: Contributo Territoriale per la Sicurezza per n°……….lavoratori occupati presso l’azienda.
N.B. Dall’anno successivo a quello della nomina del RLS Territoriale il versamento del contributo dovrà essere effettuato entro il 31 Marzo.

Che formazione deve avere l’RLST?

In base al D.Lgs. n. 81/2008 l’RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale. La prescritta formazione dell’RLST è erogata dall’EBITEN, anche attraverso gli EBITEN regionali competenti per territorio.

L’esercizio del ruolo RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni?

Si. E’ incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative ex art. 48 comma 8 D.Lgs. n. 81/2008 e con la nomina di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

In base a quali criteri EBITEN procederà alle designazione del RLST all’azienda?

I criteri in base ai quali l’EBITEN procederà alla designazione del/i RLST all’azienda o all’unità produttiva sono:
– tipologia di relazioni politiche
– sindacali in essere tra il RLST e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e/o con le Parti Sociali costituenti EBITEN in ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.;
– relazioni in essere tra il RLST e l’azienda richiedente;
– territorialità del RLST rispetto all’azienda richiedente;
– compatibilità del RLST con il settore in cui opera l’azienda richiedente;

Quanto dura l’RLST?

La carica dura 3 anni e l’RLST è rinominabile.

Quanti sono gli RLST per Regione?

Gli RLST sono eletti per provincia in base alla densità produttiva e soprattutto alle imprese aderenti al servizio RLST offerto da Ebiten. Il numero degli RLST deve essere comunque conforme a quanto previsto dall’art. 47 comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008.

Quali sono i compiti dell’RLST?

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza :

  1. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  2. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  3. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  4. è consultato in merito all’organizzazione della formazione;
  5. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  6. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  7. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista di cui all’articolo 37;
  8. promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  9. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
  10. partecipa alla riunione periodica di cui all’art 35 del D.Lgs. n. 81/2008;
  11. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  12. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  13. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Quali doveri ha l’RLST?

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è tenuto al segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.


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