RLS
Con circolare Inail n.11/2009, d’intesa con le competenti direzioni generali del Ministero del Lavoro, sono state diffuse le modalità per l’attuazione della segnalazione in oggetto. La comunicazione all’Inail, a cadenza annuale, deve essere effettuata per la singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l’azienda stessa, nella quale opera/no il/i rappresentanti e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell’anno precedente. L’inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno. Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l’utente avrà la possibilità di confermare la situazione già presente in archivio; altrimenti dovrà procedere ad una nuova segnalazione.
La circolare Inail n.43 del 25 agosto 2009 ha riportato che l’art.13 lett.f) D.lgs. 106/09 ha modificato l’art. 18 D.lgs. 81/08 in materia di obblighi del datore di lavoro sancendo che la comunicazione all’Inail del nominativo RLS non va effettuata di anno in anno bensì solo in caso di nuova nomina o designazione. Per quanto concerne la comunicazione del RLST viene esplicitato nell’Accordo Interconfederale del 28/02/2012 che le organizzazioni sindacali dei lavoratori o l’EBITEN ne daranno comunicazione alle aziende, ai lavoratori interessati e agli organi preposti al controllo così come previsto dalla normativa vigente, attraverso le proprie articolazioni territoriali.
RLST
Allo stato attuale l’INAIL non ha ancora reso noto le modalità di comunicazione dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.