IN FASE AGGIORNAMENTO
Investimenti in sicurezza: Bando ISI Inail – condividi con E.BI.TE.N. il progetto.
Fino al 16 giugno 2022 è aperta la procedura per la compilazione della domanda per il bando ISI-Inail . Attraverso l’Asse 1 sono concessi contributi per progetti di investimento per interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ogni impresa può presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva, su tutto il territorio nazionale, riguardante un unico rischio.
Quanto si risparmia?
Chi
A valere sul sotto-asse 1.1 “Progetti di investimento”, possono presentare domanda le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane, ad esclusione:
– delle micro e piccole imprese, anche individuali, operanti nei settori ATECO 2007 E38 (attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e del recupero e preparazione per il riciclaggio dei materiali) e E39 (attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti);
– delle micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.
Cosa
Sono finanziabili:
– progetti di riduzione o eliminazione del rischio chimico mediante l’acquisto e l’installazione di: impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri; cappe di aspirazione; cabine di verniciatura/spruzzatura/carteggia tura; sistemi di isolamento dell’operatore (glove box, sistemi di caricamento agenti chimici, ecc.); altre macchine e/o impianti;
– progetti di riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali, mediante l’acquisto e l’installazione di: pannelli fonoassorbenti; cabine; cappottature; schermi acustici; separazioni; silenziatori; sistemi antivibranti; trattamenti ambientali;
– progetti di riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine;
– progetti di riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche mediante la sostituzione di macchine conformi alle rispettive direttive di prodotto di riferimento;
– progetti di riduzione del rischio derivante da esposizione ad agenti biologici;
– progetti di riduzione del rischio di caduta dall’alto;
– progetti di riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti;
– progetti di riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete;
– progetti di riduzione del rischio incendio mediante la sostituzione di: impianti elettrici o parti di essi installati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 46/1990; sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio automatici installati antecedentemente alla data del 1° gennaio 2010;
– progetti di riduzione del rischio infortunistico mediante l’acquisto e l’installazione di dispositivi di protezione per il rilevamento automatico delle persone, quali: barriere fotoelettriche di sicurezza; laser scanner;
– progetti di riduzione del rischio radon attraverso l’acquisto e l’installazione di un sistema di monitoraggio e l’attuazione di una o più delle seguenti misure correttive: impermeabilizzazione con guaine delle parti del fabbricato a diretto contatto col terreno; interventi di depressurizzazione attiva o passiva del suolo a diretto contatto con l’edificio; interventi di depressurizzazione attiva o passiva del vespaio sottostante l’edificio; pressurizzazione degli ambienti di lavoro; aspirazione forzata di ambienti interrati e seminterrati;
– progetti di riduzione del rischio sismico da caduta di materiale;
– progetti di riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento. Sono agevolati progetti di riduzione del rischio di intossicazione, asfissia, esplosione mediante l’acquisto di: sistemi di monitoraggio ambientale; sistemi automatizzati e robot per l’esecuzione di lavori in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, incluse le operazioni di saldatura e le attività di pulizia e depurazione; dispositivi, sistemi e droni per l’accesso e le ispezioni negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento; dispositivi e sistemi per il recupero dei lavoratori che operano in tali ambienti.
Ogni impresa può presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva, su tutto il territorio nazionale, riguardante un unico rischio.
Gli investimenti devono essere avviati non prima del 17 giugno 2022.
Sono ammesse finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza.
Come
Il contributo, in “de minimis”, è pari al 65% delle spese ritenute ammissibili (al netto dell’IVA) e è compreso tra un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 130.000 euro.
Quando
Le domande possono essere presentate in modalità telematica, esclusivamente attraverso la procedura informatica disponibile sul portale Inail, nella sezione Accedi ai Servizi Online.
La procedura informatica per la compilazione della domanda, aperta dal 2 maggio 2022, resterà attiva fino alle ore 18 del 16 giugno 2022.
Dal 23 giugno 2022 i soggetti i cui progetti avranno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice, che li identificherà in maniera univoca e che dovrà essere utilizzato per l’inoltro online della domanda di ammissione al finanziamento.
Le date dell’apertura dello sportello informatico per l’invio delle domande saranno comunicate dall’Inail entro il 12 settembre 2022.
Calcola il risparmio
IPOTESI CONTRIBUTO MINORE DI 130.000 EURO
Risparmio %
Si ipotizzi che un’impresa proponga un progetto investimento finalizzato al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di importo pari a 190.000 euro.
In questo caso, poiché il contributo calcolato sulla spesa sostenuta [€ 123.500 (190.000×65%)] NON supera il contributo massimo richiedibile (pari a € 130.000), l’impresa può richiedere un contributo pari a 123.5000 euro.
Costi ammissibili | Contributo | % di risparmio |
190.000 | 123.500 | 65% |
IPOTESI CONTRIBUTO MAGGIORE DI 130.000 EURO
Risparmio %
Si ipotizzi che un’impresa, per un progetto investimento finalizzato al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sostenga spese pari a € 310.000.
In questo caso, poiché il contributo calcolato sulla spesa sostenuta [€ 201.500 (310.000×65%)] supera il contributo massimo richiedibile (pari a € 130.000), l’impresa può richiedere un contributo pari a 130.000 euro.
Costi sostenuti | Contributo a fondo perduto | % di risparmio |
310.000 | 130.000 | 41,94% |
Condividi il progetto con noi!
La condivisione con Noi del progetto di investimento, come previsto nell’Avviso, ti consentirà di aumentare il valore del progetto incrementando il punteggio ad esso assegnato ed è possibile nei seguenti settori in cui opera l’unità produttiva (Terziario: commercio, distribuzione e servizi; Turismo e Pubblici Esercizi; agenzie investigative e di sicurezza sussidiaria o complementare; PMI Metalmeccaniche e di Installazione di Impianti; Colf e Badanti; per le imprese professionali di trasporto viaggiatori a capitale privato che esercitano la loro esclusiva, o prevalente, attività sul mercato liberalizzato dei servizi regolari di linea e di noleggio con autovetture; Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi; Agenzie di somministrazione; Servizi alla persona).
Per saperne di più consulta la pagina dedicata del sito web dell’INAIL
La tua azienda è aderente ad E.BI.TE.N.?
Se la tua azienda è aderente ad EBITEN da più di 3 mesi il servizio è gratuito.
Se la tua azienda è neo aderente il contributo richiesto è pari a 100 €.
Il pagamento del contributo ad EBITEN dovrà essere effettuato tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie:
Banca di Piacenza – Filiale di Via Diaz, 3
26013 Crema (CR)
IBAN: IT 24 W 05156 56840 CC049 000 7043
Intestatario:
ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TERZIARIO
Via Olivetti, 7
26013 Crema (CR)
Causale: Contributo per il finanziamento dell’Ente ex art.8) statuto vigente.
Per richiedere la condivisione del tuo progetto basta scaricare l’istanza di condivisione – RICHIESTA DI CONDIVISIONE PROGETTO E.BI.TE.N_
Compila l’istanza in ogni sua parte, compresi gli allegati e inviala a mezzo PEC a: intesa.partisociali@pec.ebiten.it
La nostra commissione paritetica territorialmente competente prenderà in carico il progetto e una volta valutato e condiviso, rilascerà il MODULO E_dichirazioni parti sociali.
Richiedi ulteriori informazioni contattando:
Email: info@ebiten.it – Tel: 0373.476054
L’art. 30 del D.lgs. 9 aprile 2008 , n. 81, aggiornato al decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, definisce i Modelli di organizzazione e di gestione:
Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonchè un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.
6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11.
Il D.lgs 81/2008 e s.m.i. prevede l’asseverazione dell’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’art. 30 del medesimo decreto legislativo, ed aventi l’obiettivo di prevenire i reati di cui all’art. 25 septies del D. Lgs. 231/01 e s.m.i.
Tale facoltà è demandata agli Organismi Paritetici (O.P.) così come definiti dall’art. 2 lett.ee) del D.lgs.81/2008 e s.m.i..
La legge tuttavia non declina alcun tipo di modalità o di requisito per l’attuazione dell’attività di asseverazione, salvo quella, prevista al comma 3 ter dell’art. 51 del decreto 81, secondo la quale “ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti”.
L’Art. 51 (Organismi Paritetici) del D.lgs. 81/08 in particolare prevede al Comma 3-bis. prevede che:«Gli organismi paritetici … omissis … , su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività».
Come citato nel comma 6 dell’Art. 51 «Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3».
Il rapporto tecnico UNI/TR 11709:2018 fornisce gli indirizzi operativi validi per tutti i comparti lavorativi, utili al rilascio dell’asseverazione dei MOG della salute e sicurezza sul lavoro adottati ed efficacemente attuati. Il Rapporto Tecnico fornisce altresì il testo valido per l’elaborazione di norme tecniche che trattino le modalità di asseverazione da parte degli O.P. di specifici settori.
modello di organizzazione e gestione (MOG)
Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 231/2001, idoneo a prevenire i reati di cui agli art. 589 e 590, terzo comma, del Codice Penale [4], commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.
[Definizione tratta dal D. Lgs. 81/2008 [1], art. 2, comma 1, lettera dd)]
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)
Parte del sistema di gestione di un’organizzazione utilizzato per sviluppare e implementare la propria politica e gestire i propri rischi per la sicurezza. Il sistema di gestione è un insieme di elementi tra loro correlati utilizzati per stabilire la politica e gli obiettivi e per conseguire questi ultimi. Comprende la struttura organizzativa e le attività di pianificazione (includendo, per esempio, le responsabilità, le
prassi, le procedure, i processi e le risorse).
[Definizione tratta dal rapporto tecnico UNI 11709:2018]
Differenza sostanziale fra un modello di organizzazione ed un sistema di gestione e che quest’ultimo non prevede nel suo percorso un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate e un idoneo sistema di vigilanza sull’attuazione e sul mantenimento nel tempo dei relativi requisiti. Pertanto, per l’attuazione di un corretto modello, vi è la necessità di identificare un organismo di controllo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo che ha il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne il suo aggiornamento (Decreto Lgs. 231/01).
Le procedure semplificate DM 13 FEBBRAIO 2014
Con Decreto ministeriale del 13 febbraio 2014 sono state recepite le procedure semplificate per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Il documento, approvato dalla Commissione Consultiva Permanente nella seduta del 27 novembre 2013, ha lo scopo di fornire alle piccole e medie imprese, che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione e alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire le conseguenze dei reati previsti dall’art. 25-septies, del D.Lgs. n. 231/2001.
Le piccole e medie imprese potranno modificare ed integrare la modulistica a seconda della complessità tecnico organizzativa della struttura aziendale.
Ne viene dato avviso con Comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014.
Il documento, in attuazione del Protocollo d’intesa tra Inail e Sistema Impresa del 26 giugno 2018, rappresenta un esempio di collaborazione dedicata alla produzione di modelli di compilazione dei Mog, ai sensi del d.m. 13/02/2014, e come tale ha un valore aggiunto rappresentato dal target di riferimento ovvero le piccole e medie imprese di specifici settori, per le quali è ancora molto critica l’applicazione dei modelli organizzativi.
La presente pubblicazione costituisce lo sviluppo di un precedente lavoro partecipato Inail – Sistema Impresa dal titolo “Applicazione dei Mog ai sensi del d.m. 13/02/2014 nelle Pmi: esempio di compilazione della modulistica per una agenzia di viaggi”, pubblicato nel 2020 e illustrato in uno specifico evento in rappresentanza delle imprese del settore terziario aderenti a Sistema Impresa.
Prodotto: Volume
Edizioni: Inail – 2021
Disponibilità: Consultabile solo in rete
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it
L’asseverazione da parte dell’Organismo Paritetico è una scelta volontaria dell’impresa che attesta l’adozione di un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro. L’asseverazione può avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa (D.lgs. N. 231 2001) ed offre vantaggi economici.
Con l’Asseverazione, l’organismo paritetico garantisce la conformità e la corretta applicazione del modello adottato dall’impresa alle norme vigenti.
L’asseverazione è, dunque, un provvedimento di “certificazione” con il quale l’Organismo bilaterale EBITEN, previo riscontro del possesso dei requisiti nel seguito riportati, concede ad Organizzazioni, sull’intero territorio nazionale, l’attestazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione adottati. Tale attestazione prende il nome di CERTIFICATO DI ASSEVERAZIONE (la verifica positiva, da parte dell’Organismo Paritetico, circa la conformità del modello di organizzazione e gestione della sicurezza, al documento cogente di riferimento che consente il rilascio del certificato di Asseverazione che ne attesti che il modello stesso sia adottato ed efficacemente attuato.).
Il processo di Asseverazione, in ottemperanza alle previsioni dell’art. 51 del d.lgs. 81/08, è attivato su richiesta dell’organizzazione aziendale e consiste nella verifica dell’adozione e dell’efficace attuazione del Modello di organizzazione (SGSL/MOG). Al termine del processo valutativo viene rilasciato un Certificato di Asseverazione con validità triennale che di anno in anno sarà soggetto a “mantenimento”.
Numerosi i vantaggi per le organizzazioni asseverate tr cui spiccano:
1) il Modello di Organizzazione e gestione della Sicurezza (Art. 30 c.1,2,3,4 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.) asseverato può avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D. Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001 e quindi delle sanzioni pecuniarie previste (minima € 25.800,00 – massima €1.549.370,00, in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali dell’azienda);
2) rientra tra i progetti finanziabili attraverso la partecipazione al bando ISI indetto dall’INAIL relativo agli incentivi in favore delle imprese che intendono realizzare interventi per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro; inoltre, le imprese Asseverate costituite da almeno due anni, possono richiedere, come noto, una riduzione del premio annuale INAIL (rif. modello OT/23);
3) gli Organi di Vigilanza possono tenerne conto ai fini della programmazione delle proprie attività;
4) rappresenta un possibile requisito per partecipare ai bandi di gara per l’aggiudicazione di appalti pubblici o privati, ove richiesto; consente di acquisire punteggi nei bandi di gara, ove richiesto dal capitolato;
5) favorisce la riduzione dell’indice di frequenza (Ig) e gravità (If) degli infortuni;
6) migliora la gestione dei rischi relativi alla salute e sicurezza;
7) consente una verifica continua dei requisiti cogenti applicabili in relazione al modello di cui all’Art. 30 c.1,2,3,4 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
8) Comunica l’impegno dell’impresa per la prevenzione e per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’EBITEN opera in tutti i settori ad eclusione del settore edile nel rispetto del TR UNI 11709:2018 in base al proprio Regolamento attività di asseverazione SGSL-MOG Rev. 02
Possono fare istanza di asseverazione inoltrando ilmodulo di richiesta asseverazione del 19.05.2023 all’indirizzo mail PEC mog@pec.ebiten.it tutte le aziende aderenti e versanti ad EBITEN da almeno 6 mesi e che adottino un Modello di Organizzazione della sicurezza sul lavoro (SGSL/MOG) in conformità all’art. 30 del d.lgs. 81/08 da almeno quattro mesi.
Le organizzazioni che hanno più unità locali dovranno attivare il processo di asseverazione per tutte le unità.
Le aziende aderenti come sopra ma in condizione debitoria nei confronti dell’Ente (non correttamente versanti) potranno regolarizzare la situazione contributiva con conseguente riattivazione totale delle prestazioni con effetto dal primo giorno del mese successivo all’avvenuto pagamento – alle coordinate bancarie di seguito esposte – indicando nella causale il periodo di compensazione fermo restando il rispetto del requisito degli almeno 4 mesi minimi di adozione ed efficace attuazione del SGSL/MOG.
Le aziende non aderenti, fermo restando il rispetto del requisito degli almeno 4 mesi minimi di adozione ed efficace attuazione del SGSL/MOG, potranno volontariamente aderire all’Accordo sindacale per la Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro ex D.lgs. 81/08 e conseguentemente all’Ente, al fine di accedere al servizio versando con bonifico bancario in un’unica soluzione – alle coordinate bancarie di seguito esposte – il numero totale delle giornate uomo/giorno nonchè le spese generali di gestione delle pratica previste nell’Appendice A Appendice A e B rev.UNI 11857-1
Per le Organizzazioni operanti in settori diversi da quelli previsti dalla Norma Tecnica UNI 11857-1 valgono le disposizioni previste dal RT UN I 11709: 2018 rapporto tecnico – maggio 2018
ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TERZIARIO – E.BI.TE.N.
Via Olivetti n. 7, 26013 Crema (CR)
Banca di Piacenza – Agenzia di Crema – Via Armando Diaz, 3 – 26013 – Crema – CR
IBAN: IT 24 W 05156 56840 CC0490007043
Causale: contributo per il finanziamento dell’Ente previsto dall’art.8 dello statuto vigente.
La richiesta di Asseverazione deve essere inoltrata all’Organismo Paritetico Nazionale EBITEN completa delle seguente documentazione:
il processo asseverativo può essere sintetizzato nella seguente figura 1 – processo di asseverazione
I tempi minimi per l’esecuzione della verifica in campo del processo di asseverazione sono illustrati nell’Appendice A – Appendice A e B rev.UNI 11857-1
Al termine dell’analisi di conformità del modello adottato, in funzione della dimensione aziendale e/o dell’esistenza di certificazioni di terze parti, saranno effettuati uno o più sopralluoghi/verifiche/audit al fine della verifica dell’efficace adozione del sistema. Al termine del processo valutativo verrà rilasciato un Certificato di Asseverazione con validità triennale che ogni anno sarà soggetto al mantenimemto dei requisiti.
membri effettivi designati in rappresentanza OO.SS. lavoratori:
membri effettivi designati in rappresentanza di Sistema Impresa
I requisiti, il percorso formativo e le caratteristiche professionali per i verificatori e per l’RGV per l’asseverazione di SGSL/MOG sono illustrati nell’Appendice B – Appendice A e B rev.UNI 11857-1 nonchè all’art.13) del Regolamento.
Per poter entrare a fra parte dell’Albo dei verificatori SGSL/MOG dell’EBITEN è necessario inviare la manifestazione di interesse all’iscrizione all’Albo dei verificatori all’indirizzo mail PEC albo@pec.ebiten.it
Il Comitato Esecutivo dell’EBITEN che si riunisce di norma mensilmente esamina le candidature all’accreditamento all’Albo dei verificatori.
L’EBITEN comunica a mezzo PEC l’accettazione o il diniego dell’istanza. A tal proposito l’EBITEN si riserva a suo insindacabile giudizio di comunicare le motivazioni alla base del diniego e/o di richiedere integrazioni all’istanza utili a perfezionare l’iscrizione all’Albo.
L’EBITENformalizza gli incarichi di prestazione professionale ai verificatori nei modi previsti dalla legge.
L’EBITEN controlla l’operato e monitora il mantenimento dei requisiti dei verificatori, con particolare riguardo agli aggiornamenti professionali e formativi necessari; i verificatori dovranno annualmente inviare il proprio C.V. aggiornato entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento all’indirizzo albo@pec.ebiten.it .
Vi segnaliamo i link per scaricare:
Vi segnaliamo alcune novità rispetto al modello precedente:
FONTE: www.inail.it
Normativa di riferimento:
Accordo interconfederale in materia di salute e sicurezza Accordo interconfederale in materia di salute e sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i